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Legge 01/08/2003 n. 214
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo"
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento"
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti""; al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di Legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria""; al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente: Legge 24 novembre 1981, n.
689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213". All'articolo 4: al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "presso una persona fisica residente in Italia" sono soppresse; al secondo periodo, la parola: "precedente" è soppressa; al comma 1, lettera b), alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti"; al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: "come modificato dall'articolo 7, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"; al comma 1, lettera b), le parole da: "In altri casi" fino a: "apparecchiature debitamente omologate" sono soppresse; al comma 1, lettera
b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con Decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica""; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione". 1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso". 1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette, entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203". 1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della consi- 1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità". 1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201". 1-septies. Dopo l'articolo 204 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima Legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla Legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205". 1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208""; al comma 2, lettera a), le parole: "il secondo periodo è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo è soppresso"; al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea""; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato di idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione". Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto". 2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato""; dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti"". All'articolo 5: al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale" . Dopo l'articolo 6, sono inseririti i seguenti: "Art. 6-bis. Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade
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Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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